DL 32-2019 Sblocca Cantieri | Attività Edilizia

Scritto da Antonio Martini

il 29 Agosto 2019
DL 32-2019 Costruzioni Martini Padova

Il DL 32-2019 del 18 aprile è conosciuto con il nome di ‘Sblocca cantieri’. Convertito nella Legge 55 del 14 giugno 2019, si occupa prevalentemente di appalti pubblici e relativi contratti. Ampio spazio a interventi per le zone colpite dai più recenti terremoti.

Ma interviene anche con alcune modifiche al testo unico dell’edilizia, il D.P.R. 380/2001.

art. 3

Semplificazione interventi strutturali in zone sismiche

comma 1 – modifiche al DPR 380/2001

a) Modifiche all’articolo 65

Prima dell’inizio dei lavori, il costruttore deve depositare presso lo sportello unico i calcoli delle strutture disciplinate dalle norme tecniche. Allegando:

· il progetto delle strutture, con i calcoli e le descrizioni

· relazione illustrativa dei materiali, firmata dal calcolatore e dal direttore dei lavori

Lo sportello unico rilascerà attestazione.

Entro 60 giorni dall’ultimazione delle opere strutturali, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi. Lo sportello timbrerà per ricevuta una copia della relazione, e invierà quella depositata al competente ufficio tecnico regionale.

b) Modifiche all’articolo 67 (collaudo statico)

Per alcuni degli interventi previsti all’art. 94-bis, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori

c) Modifiche all’articolo 93 (zone sismiche)

I contenuti minimi del progetto di calcolo, saranno determinati dall’ufficio tecnico regionale.

Il calcolatore delle strutture produrrà una dichiarazione asseverando:

· il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,

· la coerenza tra progetto strutturale e progetto architettonico,

· il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche degli strumenti urbanistici,

d) Inserimento di un nuovo articolo 94-bis : interventi strutturali in zone sismiche.

Interventi rilevanti per la pubblica incolumità. Casi.

Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità. Casi.

Interventi privi di rilevanza.

Per interventi rilevanti, è obbligatorio ottenere il preventivo parere dell’ufficio tecnico regionale. Prima dell’inizio dei lavori.

IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE, NELLA PRATICA È UN INVIO TELEMATICO CON P.E.C.. OBBLIGATORIAMENTE.

RIGENERAZIONE URBANA

Di rigenerazione urbana si parla ormai da alcuni anni. Il 2019 sembra essere quello che ne vede l’inizio. La strada sarà lunga, perchè è necessaria un’evoluzione culturale, nella coscienza collettiva. A parole siamo tutti accaniti ecofriendly, fino a quando non si tocca il proprio orticello. Accettare una forma di gestione del territorio che metta la collettività prima del singolo, richiederà generazioni. Il tempo necessario al singolo, per capire che se stanno meglio tutti, stò meglio anch’io.

Le Regioni dovranno recepire la direttiva generale tracciata dal DL 32-2019 del 18 aprile. La Regione Veneto, con la sua Legge Veneto 2050, è stata oltre modo tempestiva, avendo pubblicato nel B.U.R. il proprio recepimento, in data 5 maggio 2019; contestualmente alla riformulazione del Piano Casa.

Art. 5

Norme in materia di rigenerazione urbana

Al fine di:

  • ridurre il consumo di suolo
  • rigenerare e razionalizzare il patrimonio edilizio esistente
  • riqualificare le aree urbane degradate
  • riqualificare gli edifici dismessi, non residenziali
  • rilocalizzare i volumi
  • favorire l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
  • migliorare gli adeguamenti antisismici

Si modifica l’articolo 2 bis del DPR 380/2001, che diventa di questo tenore (semplificato):

1. Ferma la competenza statale in materia di diritto di proprietà, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono derogare al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444.  Possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi, riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici.

Le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del D.M. LL.PP. 1444/1968, si interpretano nel senso che: i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona omogenea C (zone di completamento)

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.

Cosa significa?

Il DM 1444/1968 all’articolo 9, stabilisce la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate di edifici diversi; e stabilisce la distanza degli edifici dalle strade, in base alla larghezza di queste ultime.

Il DL 32-2019 (convertito nella Legge 55/2019) stabilisce che tali distanze devono essere rispettate solo nelle zone omogenee C.

L’intervento di demolizione e ricostruzione è sempre ammesso, anche se il volume ricostruito non rispetta distanze e distacchi. A condizione che: ci si mantenga dentro il sedime preesistente, il volume sia al massimo uguale al preesistente, l’altezza sia al massimo uguale alla preesistente.

‘Sempre ammesso’ significa che si possono avere due casi:

  1. se demolisco semplicemente l’edificio liberando l’area, non mi sarebbe possibile realizzarne uno Nuovo, perchè non riuscirei a far stare un volume sul lotto, rispettando le distanze da confini e fabbricati, previste per i nuovi edifici. Il lotto è troppo piccolo.
  2. l’area è grande abbastanza per consentirmi di demolire il vecchio volume, e redigere un progetto totalmente nuovo, svincolato dalle preesistenze, in quanto riesco a rispettare distanze, distacchi, e altezze.

Nel primo caso non ho scelta: posso solo demolire e ricostruire fedelmente, per quanto riguarda sedime, volume, e altezza (non c’è obbligo per la sagoma).

Nel secondo caso posso scegliere: o una ricostruzione nel rispetto di area, volume e altezza; o un progetto ex novo.

Sorge una domanda: e se l’altezza preesistente è superiore all’altezza massima prevista dal Regolamento Edlizio?

DL 32-2019 tra PRIMA e DOPO

art. 59 TU edilizia – Laboratori prove

Il DL 32-2019 ha introdotto all’articolo 59 del DPR 380/2001, la lett. c-bis, che prevede prove e controlli sulle strutture esistenti.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà emanare le specifiche istruzioni per tali prove.

art. 65 TU edilizia – Denuncia strutture

comma 1 – presentazione

Il DL 32-2019 ha modificato poco l’art. 65. La Legge 55 di conversione ha invece introdotto l’obbligo di invio dei calcoli strutturali con relazioni e dichiarazioni, via PEC.

Due problemi di ordine pratico:

  • la trasmissione di PEC ha un limite nelle dimensioni degli allegati, con tutte le conseguenze;
  • non tutti gli uffici pubblici in Italia, sono dotati di PEC.

comma 3 – allegati

Essendo obbligatorio l’invio tramite PEC, essendosi aggiunto un allegato a firma del progettista architettonico/direttore dei lavori, e infine non essendo menzionata la firma elettronica, ne dovrebbe conseguire che:

  • progettista e calcolatore dovrebbero inviare separatamente due allegati della stessa pratica; via pec.
  • i documenti potrebbero essere firmati su carta, scansionati, e inviati senza firma digitale.

Sul secondo punto però, visto dalla parte dei tecnici, è più pratica la firma digitale.

comma 4 – attestazione deposito

Il vecchio foglio di carta con il timbro di protocollo e ricevuta, va in pensione.

La ricevuta legale sarà data dalla notifica di ricezione della PEC, con allegati.

comma 6 – comunicazione fine strutture

Alla comunicazione di fine strutture, da eseguire sempre entro 60 giorni, si aggiunge la relazione del Direttore Lavori sull’avvenuto adempimento degli obblighi.

Sempre via PEC.

comma 7 – attestazione comunicazione

Il DL 32-2019 continua a prevedere una ricevuta cartacea timbrando una copia della comunicazione di fine strutture.

Mentre la Legge 55 di conversione prevede l’obbligo di invio con PEC.

Restiamo in attesa di una correzione.

comma 8-bis – eccezione alle regole

Per le opere strutturali rientranti in categorie non rilevanti, il Direttore Lavori è dispensato dall’invio della relazione con gli allegati.

art. 67 TU edilizia – Collaudo statico

comma 7 – presentazione

Il collaudo statico finale va inviato via PEC all’Ufficio Tecnico Regionale, al committente, e allo sportello unico.

comma 8-bis – dichiarazione regolare esecuzione

Nei casi di strutture non rilevanti ai fini della pubblica incolumità,il certificato di collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori.

Si tratterebbe degli interventi modesti di riparazione e/o locali, o anche altre opere più consistenti? Aspettiamo intepretazioni univoche.

art. 93 TU edilizia – Progetti in zone sismiche

Il DL 32-2019 non modifica significativamente questo articolo del Testo Unico dell’Edilizia.

L’unica novità sostanziale è l’obbligo del progettista, a dichiarare la coerenza tra progetto architettonico (depositato in Comune e redatto da un tecnico) e progetto strutturale (depositato al Genio Civile e redatto da un altro tecnico).

Inutile evidenziare che esistono casi di buona progettazione, dove la coerenza è scontata; e casi di progettazione sbrigativa e superficiale, dove i soggetti coinvolti non assegnano alcuna importanza alle coerenze progettuali. Vedremo se la norma risolve il problema.

art. 94-bis TU edilizia – Categorie rilevanza pubblica incolumità

La vera novità del DL 32-2019 è il nuovo articolo 94-bis aggiunto al Testo Unico dell’Edilizia. Esso introduce la classificazione della rilevanza per la pubblica incolumità:

  • rilevanti
  • di minore rilevanza
  • privi di rilevanza
Rilevanti

– adeguamenti e miglioramenti sismici di costruzioni esistenti nelle Zone 1 (alta sismicità), e nelle Zone 2 per valori di accelerazione al suolo tra 0,20 g e 0,25 g.

– nuove costruzioni diverse dalle tipiche, e che per complessità richiedano calcoli articolati. [ci chiediamo chi giudichi questi due aspetti]

– edifici a interesse strategico, infrastrutture fondamentali per la Protezione Civile, qualsiasi struttura rilevante per le possibili conseguenze derivanti da un suo collasso. [dovrebbe significare qualsiasi edificio contenga anche una sola persona, il che renderebbe inutile la classificazione]

di Minore Rilevanza

– adeguamento o miglioramento sismico di strutture esistenti in Zona 2 con accelerazione al suolo tra 0,15 g e 0,20 g; e in Zona 3. Zone dette di media sismicità.

– riparazioni e interventi locali, su strutture esistenti.

– nuove costruzioni prive di particolare complessità.

– nuove costruzioni destinate alla presenza solo occasionale di persone, ed edifici agricoli.

Privi di rilevanza

Gli interventi che non presentino rischi di pericolo per la pubblica incolumità

Cosa cambia con l’art. 94-bis

L’autorizzazione sismica non è più legata alla classificazione in Zone del territorio (da Zona 1 a Zona 4), ma alla rilevanza dell’intervento sotto il profilo della pubblica incolumità.

Per poter applicare realmente e praticamente questa nuova normativa, saranno necessarie delle linee guida, al momento mancanti. È verosimile che lo Stato sia latitante in questo, e lasci tacitamente l’onere di redigerle, alle Regioni. Come conseguenza avremo lo stesso intervento giudicato in 20 modi diversi.

In qualche punto del DL 32-2019 e della sua Legge di conversione, si annuncia una semplificazione. Che a noi non sembra di vedere da nessuna parte.

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