LR Veneto 14/2019 – Veneto 2050

Scritto da Antonio Martini

il 15 Agosto 2019
LR Veneto 14 2019 featured

La LR Veneto 14/2019 il cui nome ufficiale è Veneto 2050, è stata pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 05/05/2019. Concepita come evoluzione delle precedenti leggi sul Piano Casa, per qualcuno essa corrisponde a un piano casa veneto 4. In realtà questa legge in tema di edilizia e urbanistica, introduce nuovi obiettivi, dei quali abbiamo scritto in un precedente post.

Esponiamo in questa sede una versione semplificata della norma.

Aggiornamento dicembre 2019

La Regione Veneto, con Legge 49 del 23 dicembre 2019, ha spostato la scadenza entro la quale i Comuni devono:

  • adeguare le proprie previsioni urbanistiche, a quelle sul contenimento del consumo di suolo,
  • adottare lo schema del Regolamento Edilizio Unico

TITOLO I – Disposizioni generali

 

Art. 1 – Principi generali e finalità

La Regione Veneto, allo scopo di ottenere:

  • contenimento del consumo di suolo;
  • rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente;

promuove degli incentivi per un riordino urbano che produca:

  • migliore qualità della vita;
  • coesione sociale;
  • tutela delle disabilità;
  • qualità architettonica;
  • sostenibilità ambientale;
  • bioedilizia;
  • valorizzazione del paesaggio;
  • rinaturalizzazione del territorio;
  • recupero all’uso agricolo;
  • sicurezza idraulica e geologica;

mediante:

  • demolizioni e ricostruzioni;
  • densificazione degli àmbiti con urbanizzazione consolidata;
  • permialità incentivanti:
    • incrementi volumetrici (ampliamenti piano casa)
    • crediti edilizi
    • riconoscimento pubblico della qualità progettuale

Art. 2 – Definizioni

Nella LR Veneto 14/2019 si intendono:

  • qualità architettonica:attenzione all’impatto visivo sul territorio, sostenibilità energetica, qualità tecnologica.
  • manufatti incongrui: edifici e altri manufatti, assoggettabili a riqualificazione edilizia ed ambientale. Per le loro caratteristiche costituiscono elementi non congruenti con il contesto o sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza.

  • rinaturalizzazione del suolo: rimozione di ogni elemento apportato dall’uomo. Compresa l’eventuale bonifica del sottosuolo. L’acqua piovana deve poter raggiungere la falda sotterranea, filtrando in modo naturale attraverso il suolo.

  • crediti edilizi: volumi incongrui totalmente demoliti per rinaturalizzare. Annotati nel RECRED (Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi). Liberamente commerciabili.

  • fonti energetiche rinnovabili: non fossili, come da D.Lgs. 03/03/2011 n. 28.

  • materiale di recupero: inerti non classificabili come rifiuto.

  • prima casa di abitazione: immobile con destinazione residenziale, in cui l’avente titolo porterà la residenza e ve la terrà per almeno 5 anni.

  • ambito di urbanizzazione consolidata: parti di territorio già edificato e dotato di infrastrutture. Nuclei insediativi in zone agricole. Non devono necessariamente coincidere con quanto individuato nel PAT.

  • prestazione energetica: come definita dal D.M. 26/06/2015. (calcolo classe energetica immobili).

Art. 3 – Ambito di applicazione della LR Veneto 14/2019

comma 1

Gli interventi di cui agli artt. 6 (ampliamento) e 7 (riqualificazione tessuto edilizio) si applicano agli edifici con qualsiasi destinazione d’uso. Nelle zone di urbanizzazione consolidata e nelle zone agricole. Nei modi di cui all’art. 8 (non si possono usare volumi presi dal RECRED. Interventi artt. 6 e 7 solo: per prima casa e pertinenze; in aderenza o in sopra elevazione; in deroga solo a superficie e volume).

comma 2

Gli interventi sono attuabili solo se esistono o si realizzano le necessarie opere di urbanizzazione.

comma 3

Per gli interventi su aree demaniali o vincolate a uso pubblico, serve il nulla osta dell’ente preposto.

comma 4

Gli interventi non si possono attuare sugli edifici:

  • vincolati come bene culturale o paesaggistico, salvi casi particolari;
  • soggetti a tutela con strumenti urbanistici comunali;
  • a destinazione commerciale, se eludono le norme regionali del sistema commerciale;
  • abusivi, anche solo parzialmente;
  • nei centri storici, a meno che:
    • l’edificio sia privo gradi di protezione;
    • l’edificio abbia grado di protezione che prevede demolizione e ricostruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia, ricomposizione volumetrica, anche se soggetti a Piano Attuativo;
  • in aree con vincoli di inedificabilità;
  • in aree con gradi di pericolosità idrogeologica P3 o P4;
  • che abbiano già usato gli ampliamenti dei precedenti Piani Casa, dal 2009 al 2019.

Titolo II – Misure di promozione della rinaturalizzazione

Art. 4 – Crediti Edilizi da rinaturalizzazione

comma 1

Entro 4 mesi dalla pubblicazione della LR Veneto 14/2019 (e quindi entro il 5 agosto 2019) la Giunta Regionale detterà specifica disciplina prevedendo:

  1. criteri attuativi per le demolizioni. Crediti edilizi in metri cubi o in metri quadri. Variazioni alle destinazioni d’uso.
  2. modalità di iscrizione al RECRED. Inserimento nel RECRED di un’apposita sezione.
  3. accertamenti delle avvenute demolizioni e rinaturalizzazioni.
  4. criteri per la commercializzazione dei Crediti Edilizi ottenuti da interventi eseguiti dagli enti comunali.

comma 2

Ogni anno i Comuni approveranno una variante al proprio strumento urbanistico, finalizzata a:

  • individuare i manufatti incongrui, assoggettabili a demolizione con Crediti Edilizi, valutando il beneficio ‘pubblico’ derivante dalla rimozione dell’elemento. I Crediti Edilizi saranno attribuiti considerando:
    • localizzazione, consistenza, destinazione d’uso;
    • costi di demolizione, dell’eventuale bonifica, e della rinaturalizzazione;
    • diversi Crediti Edilizi, in funzione del successivo riutilizzo (dove, come, con diversi valori, ecc.)
  • definire le condizioni per poter eseguire il singolo intervento;
  • individuare eventuali aree da destinare all’utilizzazione dei Crediti Edilizi.

comma 3

I Comuni pubblicheranno periodicamente un invito alla presentazione di richieste di classificazione di immobili nell’elenco degli ‘incongrui’, complete di relazione tecnica descrittiva contenente:

  • ubicazione
  • riferimenti catastali
  • condizioni stato di fatto
  • quantificazione consistenza
  • stato di diritto
  • eventuale studio di fattibilità nel riutilizzo del credito edilizio

comma 4

Sugli immobili iscritti nell’elenco degli ‘incongrui‘, sino all’attuazione vera e propria della demolizione per rinaturalizzazione, saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

comma 5

I Crediti Edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili.

comma 6

Se non diversamente previsto, si applica l’art. 36 della L.R. 11/2004:

Art. 36 – Riqualificazione ambientale e credito edilizio.
1. Il comune nell’ambito del PAT individua i criteri per identificare le opere incongrue, e le direttive relativi agli interventi da attuare.
2. Con il PI si disciplinano gli interventi di trasformazione per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.
3. La demolizione delle opere incongrue, determinano un credito edilizio.
4. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37.
5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria, le opere non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.
5 bis. Gli interventi in zona agricola sono finalizzati alla riqualificazione dell’edificato incongruo, alla riduzione della dispersione insediativa, e alla restituzione all’uso agricolo di suoli e aree da insediamenti dismessi. Il piano regolatore individua, gli ambiti da destinare alla rilocalizzazione insediativa, nonché le modalità di riconoscimento del credito edilizio.

comma 7

Anche i Comuni privi di PAT devono istituire entro 3 mesi il RECRED, garantendo pubblicità. Fino all’istituzione del RECRED non sono ammesse varianti ai piani regolatori.

comma 8

I Comuni dotati di PAT e privi di RECRED, non possono adottare varianti fino all’istituzione dello stesso.

Art. 5 – Disposizioni per gli immobili pubblici

Omissis

Titolo III – Riqualificazione del patrimonio esistente

Art. 6 – Interventi di ampliamento

comma 1

+15% di ampliamento dell’esistente se:

  • la costruzione in ampliamento abbia una classificazione energetica minima in A1;
  • previsto uso di fonti energetiche rinnovabili come previsto dall’Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.

comma 2

L’ampliamento va realizzato in aderenza o in sopraelevazione. All’edificio principale o a un edificio pertinenziale preesistente. Dentro lo stesso lotto. Il tutto deve insistere su zona territoriale omogenea propria.

comma 3

Al 15% si aggiunge un ulteriore 25% in funzione di una serie di parametri, il cui utilizzo è descritto nell’allegato A:

  1. eliminazione barriere architettoniche;
  2. classe energetica A4 dell’intero edificio;
  3. sicurezza sismica intero edificio;
  4. utilizzo materiali di recupero;
  5. coperture verdi;
  6. pareti ventilate;
  7. isolamento acustico;
  8. recupero dell’acqua piovana;
  9. bonifiche di amianto;
  10. utilizzo del BACS;
  11. energie rinnovabili per almeno 3 kW.

comma 4

In tutti i casi, la percentuale di ampliamento non potrà mai superare il 40%.

comma 5

Fino al 31 dicembre 2020, gli interventi che portano l’intero edificio alla classe energetica A4, possono usare un ulteriore +10% di volume, con un massimo complessivo del +50%.

comma 6

La percentuale complessiva può arrivare al +60% se si usano Crediti Edilizi da rinaturalizzazione (in tutto o in parte).

comma 7

Ai fini del calcolo delle percentuali di ampliamento, nel volume esistente è possibile computare i sottotetti recuperabili ai sensi della L.R. 12/1999, se:

  • hanno le caratteristiche di cui: art. 2, comma 1, lettere a) e b);
  • non c’è alcun contenzioso in atto;

comma 8

Edifici plurifamiliari: fermi i limiti complessivi delle percentuali ampliabili, e le Leggi sul condominio:

  1. ogni unità può ampliare in modo indipendente;
  2. case a schiera: intervento eseguito in modo uniforme su tutte le unità.

comma 9

Per le attività produttive, se l’intervento è superiore al 20% dell’esistente, o comunque superiore a 1.500 m2, si applicano le procedure semplificate della L.R. 55/2012, Capo I.

Nella LR Veneto 14/2019, l’articolo 6 tratta quindi degli ampliamento semplici. Senza demolizioni. Con percentuale ordinaria del 15%.

Art. 7 – Riqualificazione tessuto edilizio

comma 1 – +25% ordinario

+25% di ampliamento negli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di edifici per adeguamenti agli attuali standards tecnico qualitativi. A condizione che:

  • il ricostruito sia in classe energetica minima: A1;
  • la potenza prodotta con energie rinnovabili, sia almeno il 10% superiore ai minimi previsti dall’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.

comma 2 – +35% condizionato

Fino a un ulteriore +35% (totale +60%) secondo le modalità dell’Allegato A, in funzione della sussistenza di:

  • eliminazione barriere architettoniche (L.R. 16/2007, art. 7, comma 1, lettere a), b) e c));
  • intero edificio in classe A4;
  • utilizzo materiali di recupero;
  • coperture verdi;
  • pareti ventilate;
  • isolamenti acustici;
  • sistemi di recupero acque piovane;
  • utilizzo di BIM e/o BACS;
  • bonifica eventuale amianto;

comma 3 – +60% massimo

In tutti i casi, la percentuale massima di ampliamento consentita dalla LR Veneto 14/2019, è pari al +60% dell’esistente.

comma 4 – +20%  fino al 31/12/2020

Fino al 31/12/2020, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedono il nuovo edificio in classe A4, possono usufruire di un ulteriore +20%, portando il massimo a un +80%.

comma 5 – +40%  con Crediti Edilizi

In caso di utilizzo nell’intervento, di Crediti Edilizi da rinaturalizzazione, in tutto o in parte, il massimo ampliamento possibile è portato a +100% (+40% rispetto a quanto previsto dal comma 3).

comma 6 – Mancato uso dei Crediti Edilizi (non molto chiaro)

Se nel Comune esistono Crediti Edilizi da rinaturalizzazione, ed entro 4 mesi dall’adozione della Variante al PAT che li adotta, questi non vengono utilizzati in qualche intervento, nella misura minima del 10%, il +25% di cui al comma 1, viene ridotto a +15%. In tal caso, sono fatti salvi i procedimenti già avviati.

 

Osservazioni al comma 6, art. 7, LR Veneto 14/2019

a) Misura minima del 10%, di cosa rispetto a cosa?

b) Fatti salvi i procedimenti avviati prima dell’istituzione del RECRED? Quindi, prima si ha un bonus del 10%, poi si può perdere?

comma 7 – Zona Territoriale Omogenea

Tutti gli interventi devono essere eseguiti in Zona Territoriale Omogenea propria. Esclusa la Zona Agricola, nelle altre zone si può demolire un edificio avente destinazione incompatibile con la destinazione urbanistica, e ricostruirlo con una destinazione compatibile. (quindi, demolizione e ricostruzione con cambio d’uso)

L’articolo 7 della LR Veneto 14/2019, tratta quindi delle demolizioni con ricostruzione. Con percentuale ordinaria del 25%.

Art. 8 – Interventi in zona agricola

comma 1 – Limiti

È vietato l’uso di Crediti Edilizi in zona agricola. Ampliamenti e demolizioni/ricostruzioni sono consentiti solo se:

  • per prima casa d’abitazione e/o sue pertinenze;
  • in aderenza o sopraelevazione;
  • in deroga ai soli parametri edilizi di superficie e volume;

comma 2 – Non solo per imprenditori agricoli

Per eseguire gli interventi non è obbligatorio essere imprenditore agricolo e avere il piano aziendale.

Art. 9 – In aree a pericolosità idro-geologica

comma 1 – +100% P3 e P4

Per edifici posti in aree con grado di pericolosità P3 e P4, è consentita la demolizione e ricostruzione in altra zona, individuata dal Consiglio Comunale. In tali casi è consentito un ampliamento fino al 100%, anche in deroga ai parametri del PAT.

comma 2 – Anche in zona agricola

Per i soli edifici a destinazione residenziale, la ricostruzione è consentita anche in zona Agricola, a condizione che:

  • esista già un edificato;
  • la zona di destinazione non sia soggetta a specifiche norme di tutela e inedificabilità;

comma 3 – Demolizione del vecchio

Entro 3 mesi dall’agibilità dell’edificio ricostruito ex-novo, dev’essere demolito il vecchio. Con rinaturalizzazione del suolo (asporto di tutte le fondazioni, fondi, eccetera). In mancanza, il nuovo edificio assume il carattere di ‘totalmente abusivo’, con tutte le conseguenze.

comma 4 – Garanzia al Comune

L’esecuzione della demolizione e della rinaturalizzazione vanno garantiti al Comune con idonea forma. (evidentemente, da definire uguale per tutti)

comma 5 – Nessun cumulo volumetrico

Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo (pericolosità idro-geologica), non si potrà poi applicare la presente LR Veneto 14/2019 per ulteriori ampliamenti.

comma 6 – Ammesso ampliamento P1 e P2

Per gli edifici ricadenti in zone con rischio idro-geologico P1 e P2, si possono eseguire gli interventi di ampliamento e demolizione/ricostruzione.

Art. 10 – Titolo abilitativo – Incentivi

comma 1 – S.C.I.A.

Gli interventi previsti dalla LR Veneto 14/2019 sono realizzabili mediante la pratica edilizia S.C.I.A., ferma la possibilità per il richiedente di usare l’iter del Permesso di Costruire.

comma 2 – Permesso di Costruire

Se l’intervento prevede una sostanziale ricomposizione del volume, su una superficie sostanzialmente diversa, il progetto segue l’iter del Permesso di Costruire.

comma 3 – Sconto Oneri Prima Casa

Per i soli ampliamenti dell’art. 6, fermo lo sconto di cui all’art. 17 del DPR 380/2001, il contributo su Costo di Costruzione è ridotto di un ulteriore 20% se l’unità immobiliare è destinata a prima casa.

comma 4 – Prima Casa

Il richiedente che usufruisca dello sconto prima casa deve avere la residenza nell’unità ampliata, per almeno 5 anni dopo l’agibilità, dal momento della richiesta della stessa. Pena risarcimento maggiorato del 200%.

comma 5 – Sconto Costo di Costruzione soggetti invalidi

Gli interventi realizzati per rendere fruibili le abitazioni a soggetti riconosciuti invalidi, non pagano contributo sul Costo di Costruzione.

Art. 11 – Disposizione generale – Deroghe

comma 1 – Altezze, superfici, volumi

Ferme le disposizioni per aree agricole e a rischio idro-geologico, gli ampliamenti e le demolizioni/ricostruzioni possono derogare ai parametri comunali di superficie, volume, altezza. Inoltre, gli interventi soggetti a Piano Attuativo possono derogare anche a densità e distanze di cui al D.M. 1444/1968. Deroga applicata ai sensi dell’art. 2 bis del D.P.R. 380/2001.

comma 2 – V>2.000 m3 o Hx1,5

Se il nuovo edificio supera i 2.000 m3 oppure ha un’altezza superiore a una volta e mezza l’edificio preesistente, e non c’è Piano Attuativo, l’intervento va autorizzato con Permesso di Costruire convenzionato con previsioni planivolumetriche (D.P.R. 380/2001, art. 28 bis).

comma 3 – Volume PAT + Artt. 6 e 7

Gli ampliamenti della LR Veneto 14/2019 sono attuabili a condizione che il volume previsto dal piano regolatore sia stato edificato. Può essere edificato anche contestualmente all’intervento.

Non può essere ‘conservato’ per dopo.

comma 4 – Calcolo volume esistente

I volumi esistenti sono calcolati con i parametri dei piani regolatori comunali. Non entrano nel volume esistente, i volumi normalmente scomputabili dal volume urbanistico.

(si auspica che questo comma perda rilevanza, con l’entrata in vigore del Regolamento Edilizio Unico)

comma 5 – Sconto Costo di Costruzione soggetti invalidi

Gli interventi realizzati per rendere fruibili le abitazioni a soggetti riconosciuti invalidi, non pagano contributo sul Costo di Costruzione.

comma 5

Omissis

Titolo IV – Monitoraggio e Architettura

Art. 12 – Elenchi e monitoraggio

comma 1

I comuni tengono un elenco aggiornato degli interventi autorizzati, e lo trasmettono annualmente alla Regione.

comma 2

L’elenco dettaglia: volume o superficie, localizzazione, energie rinnovabili, l’utilizzo di crediti edilizi, e se prima casa.

(è evidente che i progettisti dovranno ben dettagliare tali dati ed elementi, negli elaborati di progetto)

comma 3

Omissis

Art. 13 – Commissione Regionale Architettura

comma 1

È istituita la Commissione per la qualità e la bellezza architettonica, nominata dal Consiglio Regionale.

comma 2

Composizione, funzionamento, durata, saranno stabilite con provvedimento di Giunta Regionale.

comma 3

La Commissione propone studi, raccoglie dati, e formula proposte. Redige ogni due anni un rapporto sulle attività e risultati.

comma 4

La Commissione potrà svolgere consulenza non vincolante per interventi di particolare rilevanza.

comma 5

Gli interventi che la Commissione segnalerà eccellenti per qualità, avranno uno sconto sul contributo per Costo di Costruzione, compreso tra il 20% e il 50%.

Art. 14 – Premio qualità architettonica

comma 1 – Due progetti annui premiati

È istituito questo premio, che il Consiglio Regionale assegnerà annualmente su proposta della Commissione, ai 2 migliori progetti. Uno dei due progetti, elaborato da professionisti under 40.

comma 2 – Al committente

La Giunta definirà tempi, procedure ed entità del premio, che sarà assegnato alla Committenza.

Art. 15 – Clausola valutativa

comma 1

La Regione terrà monitorata l’applicazione di questa norma.

Titolo V – Modifiche alla L.R. 11/2004

Art. 16 – Modifiche all’art. 36

Modifica dell’articolo 36 della L.R. 11/2004, che disciplina i Crediti Edilizi.

Titolo VI – Disposizioni transitorie

Art. 17 – Transitorie e finali

comma 1

Le istanze presentate entro il 31/03/2019, continuano ad essere disciplinate dalla L.R. 14/2009 e successive modifiche.

comma 2

Omissis

comma 3

Le premialità in ampliamento di questa Legge, sono alternative e non cumulabili, a premialità previste da altre norme regionali.

comma 4

Fatte salve le norme Statali per tutela culturale e paesaggistica.

comma 5

Per le abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, si applica l’articolo 5 della L.R. 14/2009 (installazione pannelli solari e fotovoltaici).

comma 6

Omissis

comma 7

Omissis

comma 8

La Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare, detterà indirizzi interpretativi per l’applicazione della Legge.

Art. 18 – Aspetti finaziari

Omissis

Art. 19 – Abrogazioni

Omissis

Art. 20 – Entrata in vigore

Omissis

Allegato A

L’Allegato A elenca le specifiche per il calcolo delle percentuali di ampliamento previste agli articoli 6 e 7.

Si tratta di un elenco di requisiti tecnici. Ognuno di essi permette l’applicazione una diversa percentuale di ampliamento. Alcuni requisiti consentono un +5%, altri un +10%, e altri infine un +15%.

La somma di tutti i requisiti supera le percentuali massime comunque consentite. Quindi, il committente sceglierà quali requisiti adottare nel proprio intervento edilizio, perchè li considera prioritari, o più fattibili di altri. Poi, se sceglierà di adottare requisiti aggiuntivi, lo farà per migliorare la qualità costruttiva, non per avere ulteriore volume in ampliamento, non consentito.

Articolo 6

Interventi di ampliamento senza demolizioni

Utilizzo di materiali di recupero per l’ampliamento 5%
Utilizzo di coperture a verde per almeno 50 m2 sull’ampliamento, per edifici residenziali e assimilabili. Per almeno il 50% della nuova copertura, su edifici non residenziali 5%
Isolamento acustico classe II su ampliamento 5%
Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane sull’ampliamento 5%
Utilizzo del BACS nella progettazione dell’intervento 5%
Utilizzo di tecnologie per fonti energetiche rinnovabili, con potenza minima di 3kW 5%
Eliminazione barriere architettoniche nell’intero edificio 10%
Realizzazione di pareti ventilate 10%
Rimozione e smaltimento cemento amianto sull’esistente 10%
Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4 15%
Messa in sicurezza sismica dell’intero edificio 15%

 

Articolo 7

Interventi di demolizione e ricostruzione

Edifici Residenziali

Utilizzo di materiali di recupero 5%
Utilizzo di coperture a verde per almeno 50 m2 sull’ampliamento, per edifici residenziali e assimilabili. Per almeno il 50% della nuova copertura, su edifici non residenziali 5%
Isolamento acustico classe II 5%
Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane 5%
Utilizzo del BIM e/o del BACS nella progettazione dell’intervento 5%
Rimozione e smaltimento cemento amianto sull’esistente 5%
Eliminazione barriere architettoniche nell’intero edificio 10%
Realizzazione di pareti ventilate 10%
Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4 15%

Edifici non Residenziali

Utilizzo di materiali di recupero 5%
Isolamento acustico classe II 5%
Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane 5%
Utilizzo del BIM e/o del BACS nella progettazione dell’intervento 5%
Rimozione e smaltimento cemento amianto sull’esistente 5%
Eliminazione barriere architettoniche nell’intero edificio 10%
Realizzazione di pareti ventilate 10%
Utilizzo di coperture a verde per almeno 50% della copertura 10%
Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4 15%

 

L’allegato A contiene inoltre delle specifiche per un’applicazione univoca, misurabile, e controllabile, per ognuno dei criteri. Le specifiche servono ad evitare gli inevitabili tentativi di truffa da parte di qualche committente o progettista, che con un singolo mattone recuperato da qualche demolizione, vorrebbe usufruire di un 5% per materiali di recupero.

Per la lettura completa e puntuale di tutte le specifiche, rimandiamo il lettore alla versione ufficiale dell’Allegato A alla LR Veneto 14/2019:

CALCOLO DELLE PERCENTUALI

Per un riassunto semplificato delle percentuali di ampliamento applicabili, invitiamo il lettore a visitare la pagina

Piano Casa Veneto

precedentemente pubblicata

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